Art. 50. L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi. Quando si chieda il cambiamento o l'aggiunta di cognome che interessi lo stato nobiliare deve essere sentito il parere del Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica. Non si concedono il cambiamento o le aggiunte di cognomi d'importanza storica nobiliare.