(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 50)
                              Art. 50. 
 
  L'assunzione, l'uso e la trasmissione di  un  cognome,  neppure  in
caso di adozione, implicano  il  conseguimento  dei  titoli  e  degli
attributi nobiliari ad esso connessi. 
 
  Quando si  chieda  il  cambiamento  o  l'aggiunta  di  cognome  che
interessi lo stato  nobiliare  deve  essere  sentito  il  parere  del
Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica. 
 
  Non  si  concedono  il  cambiamento  o  le  aggiunte   di   cognomi
d'importanza storica nobiliare.