Art. 53. Fanno parte di diritto della Consulta araldica: il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione; il Presidente del Consiglio di Stato; il Presidente della Corte del Conti; l'Avvocato generale dello Stato. Gli altri quattordici consultori sono scelti come segue: a) due Membri del Gran Consiglio del Fascismo, in rappresentanza di detto Consesso; b) due Senatori, in rappresentanza del Senato del Regno; c) due Consiglieri nazionali in rappresentanza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; d) quattro membri in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobilta' italiana; e) quattro membri in rappresentanza dei Regi istituti storici italiani, delle Regie deputazioni e delle Regie societa' di storia patria. Eccettuati i membri di diritto, tutti gli altri consultori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.