(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 57)
                              Art. 57. 
 
  Il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica vigila
per la regolare osservanza delle norme e dei provvedimenti in materia
nobiliare ed araldica. 
 
  Egli a tal fine stabilisce  le  direttive  allo  svolgimento  delle
istruttorie e alla formazione  delle  pratiche  affidate  all'Ufficio
araldico per la preparazione dei provvedimenti, ed  al  funzionamento
delle Commissioni araldiche regionali. 
 
  Interviene alle adunanze della Consulta e della  Giunta  permanente
araldica. 
 
  Sottopone al Sovrano, udito il Duce del Fascismo, Capo del Governo,
tutte le proposte per provvedimenti di grazia e promuove l'attuazione
di tutti i provvedi menti sia di grazia che di giustizia. 
 
  Promuove i provvedimenti per concessione o riconoscimento di stemmi
o per riconoscimento di titoli nobiliari  per  legittima  successione
paterna e fraterna. 
 
  Sorveglia la esatta tenuta del Libro d'oro e degli  altri  libri  e
registri nobiliari. 
 
  Denuncia all'autorita'  giudiziaria  e  alla  competente  autorita'
amministrativa per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  legge  l'uso
illegittimo di titoli e di altre attribuzioni nobiliari. 
 
  Promuove  i  provvedimenti  Sovrani  per  la  privazione  di   tali
distinzioni o  per  la  perdita  di  essi  nei  casi  previsti  dalle
disposizioni di questo Ordinamento.