Art. 57. Il Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica vigila per la regolare osservanza delle norme e dei provvedimenti in materia nobiliare ed araldica. Egli a tal fine stabilisce le direttive allo svolgimento delle istruttorie e alla formazione delle pratiche affidate all'Ufficio araldico per la preparazione dei provvedimenti, ed al funzionamento delle Commissioni araldiche regionali. Interviene alle adunanze della Consulta e della Giunta permanente araldica. Sottopone al Sovrano, udito il Duce del Fascismo, Capo del Governo, tutte le proposte per provvedimenti di grazia e promuove l'attuazione di tutti i provvedi menti sia di grazia che di giustizia. Promuove i provvedimenti per concessione o riconoscimento di stemmi o per riconoscimento di titoli nobiliari per legittima successione paterna e fraterna. Sorveglia la esatta tenuta del Libro d'oro e degli altri libri e registri nobiliari. Denuncia all'autorita' giudiziaria e alla competente autorita' amministrativa per l'applicazione delle sanzioni di legge l'uso illegittimo di titoli e di altre attribuzioni nobiliari. Promuove i provvedimenti Sovrani per la privazione di tali distinzioni o per la perdita di essi nei casi previsti dalle disposizioni di questo Ordinamento.