Art. 58. Il Cancelliere della Consulta e' il Capo dell'ufficio della Consulta araldica; e' alla dipendenza del Duce del Fascismo, Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni: a) assiste, come segretario, alle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica, richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali; b) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro esecuzione, previa comunicazione al Commissario del Re Imperatore per le determinazioni di competenza; c) cura la riscossione dei diritti di Cancelleria e amministra i fondi assegnati alla Consulta; d) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Duce del Fascismo, Capo del Governo e ne attesta la trascrizione eseguita nei libri araldici, a norma dell'art. 31 del Regolamento per la Consulta araldica; e) rilascia, previa istanza degli interessati, col visto del Commissario del Re Imperatore, certificati sulle iscrizioni di titoli, predicati nobiliari e stemmi esistenti nel Libro d'oro e nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana, e, parimenti col visto del Commissario del Re Imperatore, rilascia copia dei decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti e dei decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo e autentica le copie dei documenti originali richiesti in restituzione dagli interessati; f) provvede alla iscrizione nei Libri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana, su domanda degli interessati debitamente documentata, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone gia' legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti; g) cura la compilazione, sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore del Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, dell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana e dei supplementi.