(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Sono provvedimenti di giustizia: 
 
  a) il riconoscimento, cioe' l'atto col quale il Duce  del  Fascismo
Capo del Governo, attesta la legale esistenza in una famiglia  di  un
titolo, predicato, ecc. e la devoluzione  del  medesimo  agli  aventi
diritto, in base alle norme vigenti; 
 
  b) l'autorizzazione a uno straniero di usare  nel  Regno  titoli  e
attributi nobiliari italiani, legittimamente pervenutigli.