Art. 6. Sono provvedimenti di giustizia: a) il riconoscimento, cioe' l'atto col quale il Duce del Fascismo Capo del Governo, attesta la legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, ecc. e la devoluzione del medesimo agli aventi diritto, in base alle norme vigenti; b) l'autorizzazione a uno straniero di usare nel Regno titoli e attributi nobiliari italiani, legittimamente pervenutigli.