Art 61. Le Regie Commissioni araldiche sono presiedute dal Primo Presidente della Corte di appello o dal Presidente del Tribunale, secondo che nelle rispettive sedi esista una Corte di appello o un Tribunale. Esse sono composte di sette membri, oltre il presidente. Ad essi possono aggiungersi altri membri, non oltre il numero di due, per le due rappresentanze sotto elencate, a richiesta del Commissario del Re Imperatore. Fa parte di diritto il Sopraintendente o Direttore dell'archivio di Stato, in qualita' di vice-presidente. Gli altri membri sono scelti: a) due, in rappresentanza degli Istituti ed Archivi storici locali; b) quattro, in rappresentanza delle famiglie iscritte nel Libro d'oro della nobilta' italiana, per il patriziato locale. I membri delle dette Regie Commissioni araldiche sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Re Imperatore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.