(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 61)
                               Art 61. 
 
  Le Regie Commissioni araldiche sono presiedute dal Primo Presidente
della Corte di appello o dal Presidente del  Tribunale,  secondo  che
nelle rispettive sedi esista una Corte di appello o un Tribunale. 
 
  Esse sono composte di sette membri, oltre il  presidente.  Ad  essi
possono aggiungersi altri membri, non oltre il numero di due, per  le
due rappresentanze sotto elencate, a richiesta del Commissario del Re
Imperatore. 
 
  Fa parte di diritto il Sopraintendente o Direttore dell'archivio di
Stato, in qualita' di vice-presidente. 
 
  Gli altri membri sono scelti: 
 
  a) due, in rappresentanza degli Istituti ed Archivi storici locali; 
 
  b) quattro, in rappresentanza delle  famiglie  iscritte  nel  Libro
d'oro della nobilta' italiana, per il patriziato locale. 
 
  I membri delle dette Regie Commissioni araldiche sono nominati  con
decreto del Duce del Fascismo, Capo  del  Governo,  su  proposta  del
Commissario del Re Imperatore, durano in carica cinque anni e possono
essere confermati.