Art. 64. Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel Libro dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o autorizzati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciute o autorizzato possesso di titoli italiani o stranieri.