(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 67)
                              Art. 67. 
 
  Nell'Elenco  ufficiale  della  nobilta'  italiana,  da   approvarsi
mediante decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo,  Capo  del
Governo, sono annotati i cognomi e i nomi, per ordine alfabetico,  di
tutte le persone che si trovane nel legittimo e riconosciuto possesso
di titoli e attributi nobiliari.