Art. 68. Se le domande di provvedimenti involgono manifestamente interessi di terzi l'Ufficio araldico, in seguito a richiesta del Commissario del Re imperatore, invita coloro che le hanno presentate a notificarle, entro il termine di sessanta giorni, agli interessati, e costoro, entro il termine anche di sessanta giorni dalla notificazione, possono presentare all'Ufficio stesso le loro osserzioni, le loro istanze e le loro opposizioni. Indipendentemente da ogni atto di notificazione per l'eventuale intervento di terzi nell'esame delle domande, ogni persona legittimamente interessata che abbia notizia di istanze presentate all'Ufficio araldico puo' produrre le sue osservazioni, le sue richieste e le sue opposizioni.