(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 68)
                              Art. 68. 
 
  Se le domande di provvedimenti involgono  manifestamente  interessi
di terzi l'Ufficio araldico, in seguito a richiesta  del  Commissario
del  Re  imperatore,  invita  coloro  che  le  hanno   presentate   a
notificarle, entro il termine di sessanta giorni, agli interessati, e
costoro,  entro  il  termine   anche   di   sessanta   giorni   dalla
notificazione,  possono  presentare  all'Ufficio   stesso   le   loro
osserzioni, le loro istanze e le loro opposizioni. 
 
  Indipendentemente da ogni atto  di  notificazione  per  l'eventuale
intervento  di  terzi  nell'esame   delle   domande,   ogni   persona
legittimamente interessata che abbia notizia  di  istanze  presentate
all'Ufficio araldico  puo'  produrre  le  sue  osservazioni,  le  sue
richieste e le sue opposizioni.