(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 69)
                              Art. 69. 
 
  Se i provvedimenti promossi dalle istanze o dalle  deduzioni  degli
altri interessati dipendono da una questione che riguardi lo stato di
determinate persone o diano luogo ad incidenti di falso in rapporto a
determinati documenti, il Commissario del Re Imperatore  pel  tramite
dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a promuovere, entro  un
termine non minore di sessanta giorni, la decisione  della  questione
in via giudiziaria. 
 
  Nel caso in ali il giudizio non sia promosso nel termine  prefisso,
l'Ufficio  procede  senz'altro  all'esame  delle  istanze   e   delle
opposizioni, per le determinazioni occorrenti. 
 
  L'esame  della  validita'  dei   documenti   non   sara'   rinviato
all'autorita'   giudiziaria,   quando   si   tratti   di    accertare
semplicemente se i documenti stessi debbano essere ritenuti  apocrifi
per prova di esclusivo carattere diplomatico e storico.