Art. 69. Se i provvedimenti promossi dalle istanze o dalle deduzioni degli altri interessati dipendono da una questione che riguardi lo stato di determinate persone o diano luogo ad incidenti di falso in rapporto a determinati documenti, il Commissario del Re Imperatore pel tramite dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a promuovere, entro un termine non minore di sessanta giorni, la decisione della questione in via giudiziaria. Nel caso in ali il giudizio non sia promosso nel termine prefisso, l'Ufficio procede senz'altro all'esame delle istanze e delle opposizioni, per le determinazioni occorrenti. L'esame della validita' dei documenti non sara' rinviato all'autorita' giudiziaria, quando si tratti di accertare semplicemente se i documenti stessi debbano essere ritenuti apocrifi per prova di esclusivo carattere diplomatico e storico.