(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Non  si  riconoscono  distinzioni  nobiliari,  se  non   si   possa
giustificare la originaria concessione od  altro  modo  legittimo  di
acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le  invoca  o  le
usa. 
 
  Il rescritto o qualsiasi altro atto Sovrano di' concessione  di  un
titolo, non seguito dalle altre formalita' necessarie e dal  rilascio
del  diploma  nella  forma  consueta,  non  e'  sufficiente  per   il
riconoscimento di quel titolo.