Art. 7. Non si riconoscono distinzioni nobiliari, se non si possa giustificare la originaria concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca o le usa. Il rescritto o qualsiasi altro atto Sovrano di' concessione di un titolo, non seguito dalle altre formalita' necessarie e dal rilascio del diploma nella forma consueta, non e' sufficiente per il riconoscimento di quel titolo.