(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 70)
                              Art. 70. 
 
  Indipendentemente  dalle   azioni   giudiziarie   competenti   agli
interessati  per  eventuali  rivendicazioni  di  titoli  o  di  altri
attributi nobiliari o  per  ogni  dichiarazione  di  diritti  che  si
ritengono  lesi  da  provvedimenti   in   materia   nobiliare,   tali
provvedimenti possono essere impugnati anche per  motivi  di  merito,
con ricorsi al Re Imperatore, nel termine  di  novanta  giorni  della
comunicazione dei provvedimenti stessi. 
 
  Sui detti ricorsi si provvede, previo parere  della  Consulta,  con
decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. 
 
  Agli interessati compete altresi'  la  facolta'  di  ricorrere  per
revocazione contro i provvedimenti nobiliari  quando  essi  risultino
fondati su  documenti  falsi  o  quando  siano  recuperati  documenti
decisivi, che provino di essere i  provvedimenti  stessi  viziati  da
errori di fatto.