Art. 70. Indipendentemente dalle azioni giudiziarie competenti agli interessati per eventuali rivendicazioni di titoli o di altri attributi nobiliari o per ogni dichiarazione di diritti che si ritengono lesi da provvedimenti in materia nobiliare, tali provvedimenti possono essere impugnati anche per motivi di merito, con ricorsi al Re Imperatore, nel termine di novanta giorni della comunicazione dei provvedimenti stessi. Sui detti ricorsi si provvede, previo parere della Consulta, con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Agli interessati compete altresi' la facolta' di ricorrere per revocazione contro i provvedimenti nobiliari quando essi risultino fondati su documenti falsi o quando siano recuperati documenti decisivi, che provino di essere i provvedimenti stessi viziati da errori di fatto.