Art. 73. Quando le sentenze dell'autorita' giudiziaria siano passate in cosa giudicata, anche in confronto con l'Ufficio araldico, sara', secondo i casi, o provveduto alla annotazione dei diritti da esse riconosciuti nei libri e nei registri nobiliari ed agli atti consequenziali, o promosso il riesame dei provvedimenti gia' dati, perehe' ove occorra, ne siano revocate o modificate le disposizioni.