(Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano-art. 73)
                              Art. 73. 
 
  Quando le sentenze dell'autorita' giudiziaria siano passate in cosa
giudicata, anche in confronto con l'Ufficio araldico, sara',  secondo
i  casi,  o  provveduto  alla  annotazione  dei   diritti   da   esse
riconosciuti  nei  libri  e  nei  registri  nobiliari  ed  agli  atti
consequenziali, o promosso il riesame dei  provvedimenti  gia'  dati,
perehe' ove occorra, ne siano revocate o modificate le disposizioni.