Art. 2. Il Comitato e' composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avra' anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro pel tesoro. Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potra' essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.