Art. 2. 
 
  Il Comitato  e'  composto  di  un  presidente,  nella  persona  del
direttore generale della Marina mercantile, e di  due  membri,  l'uno
prescelto dal Ministro per  la  marina  fra  gli  esperti  nel  campo
armatoriale italiano  e  che  avra'  anche  la  direzione  dell'Ente,
l'altro nominato dal Ministro pel tesoro. 
 
  Se necessario, liberate altre  zone  del  territorio  italiano,  il
numero dei membri potra' essere aumentato con  decreto  del  Ministro
per la marina.