Art. 10. 
 
  Salva l'applicazione delle  norme  sulla  defascistizzazione  dello
pubbliche amministrazioni, sino all'entrata  in  vigore  del  decreto
previsto  dall'art.  8,  le  Camere  di   commercio,   industria   ed
agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio  e  dell'industria
possono avvalersi dell'opera del personale  attualmente  appartenente
ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.