Art. 10. Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione dello pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.