Art. 12. 
 
  Le  spese  relative  al  funzionamento  degli  Uffici   provinciali
dell'industria e del  commercio  sono  a  carico  dei  bilanci  delle
Camere. Quelle per il personale statale sono  anticipate  dal  Tesoro
dello Stato, salve  le  eccezioni  che  saranno  determinate  con  il
decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate  dalle  Camere
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la
spesa.