Art. 2. E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. La Camera e' ente di diritto pubblico.