Art. 2. 
 
  E' ricostituita, in ogni capoluogo  di  provincia,  una  Camera  di
commercio, industria ed agricoltura, che coordina e  rappresenta  gli
interessi commerciali, industriali ed agricoli  della  provincia,  ed
esercita le funzioni e  i  poteri  demandatile  dalla  legge,  sinora
attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. 
 
  La Camera e' ente di diritto pubblico.