Art. 3. In ogni capoluogo di provincia e' ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'Ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.