Art. 3. 
 
  In ogni  capoluogo  di  provincia  e'  ricostituito,  alla  diretta
dipendenza del  Ministero  dell'industria,  commercio  e  lavoro,  un
Ufficio provinciale del commercio e  dell'industria,  il  quale  cura
l'esecuzione degli atti  e  provvedimenti  del  Ministero,  rileva  e
segnala il movimento economico della  provincia  e  compie  le  altre
funzioni che gli sono demandate dalle leggi. 
 
  Il direttore dell'Ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria,
il commercio o il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.