Art. 8. 
 
  Le  norme  relative  alla   costituzione,   al   personale   e   al
funzionamento delle Camere di commercio, industria ed  agricoltura  e
degli Uffici provinciali  del  commercio  e  dell'industria,  saranno
emanate con successivo  decreto  legislativo.  Con  la  stessa  forma
saranno emanate le disposizioni integrative di quelle  contenute  nel
presente decreto. 
 
  Fino all'entrata in vigore della norme di cui al comma  precedente,
gli  Uffici  provinciali  dell'industria  e  del  commercio  potranno
svolgere le funzioni di segreteria  delle  Camere  su  richiesta  del
presidente della Giunta  e  con  l'autorizzazione  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e il lavoro.