Art. 9. Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarra' affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori. In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro piu' anziano. Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.