Art. 9. 
 
  Fino alla elezione del  Consiglio,  l'amministrazione  di  ciascuna
Camera rimarra' affidata ad una Giunta composta da un presidente e da
quattro membri. 
 
  Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  per  l'industria,   il
commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per  l'agricoltura  e
foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia,
con l'approvazione del Ministro per l'industria, il  commercio  e  il
lavoro,  e  sono  scelti,  uno  fra  i  commercianti,  uno  fra   gli
industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori. 
 
  In caso di impedimento del presidente ne esercita  le  funzioni  il
membro piu' anziano. 
 
  Le deliberazioni della Giunta  sono  valide  con  la  presenza  del
presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.