Art. 10. Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi e' morto ed e' stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propose l'istanza e del curatore. Il termine non puo' essere inferiore ai dieci giorni. Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.