Art. 10. 
 
  Il  presidente,  compiuta  l'istruzione   preveduta   dall'articolo
precedente,  qualora  l'abbia  disposta,  fissa  l'udienza   per   la
trattazione dell'istanza, delega per la relazione  un  consigliere  e
ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi e' morto ed  e'
stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7,  della  persona  che
propose l'istanza e del curatore. 
 
  Il termine non puo' essere inferiore ai dieci giorni. 
 
  Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la  persona  che
ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato,  e
il procuratore generale  possono  prendere  visione  degli  atti  del
procedimento e presentare istanze e memorie.