Art. 12. 
 
  All'udienza il presidente o il consigliere da lui  delegato  fa  la
relazione  dei  fatti  che  determinarono  il   procedimento,   dello
svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza. 
 
  Viene quindi  sentito  il  condannato  o  la  persona  che  propose
l'istanza. 
 
  Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o  delle
parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari  per  la
decisione. Salvo  quanto  e'  disposto  nell'art.  15,  terminata  la
lettura  degli  atti,  il  procuratore  generale  pronunzia  le   sue
requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone  la
sua difesa.