Art. 12. All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza. Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza. Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto e' disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.