Art. 13. La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione. Se il condannato e' assolto perche' il fatto non sussiste o perche' egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformita' dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto. Se il condannato e' defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformita' dell'art 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto. Contro la sentenza della Corte di appello, e' ammesso ricorso per cassazione.