Art. 13. 
 
  La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di  revisione  in
base  agli  atti  del  procedimento  e  ai  documenti   eventualmente
presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella  soggetta
a revisione. 
 
  Se il condannato e' assolto perche' il fatto non sussiste o perche'
egli non lo ha commesso, la Corte provvede in  conformita'  dell'art.
567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato  ha
i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto. 
 
  Se il condannato e' defunto e risulta che il fatto non  sussiste  o
che egli non  lo  ha  commesso,  la  Corte  provvede  in  conformita'
dell'art 564, terzo comma del Codice di  procedura  penale  e  spetta
alle persone che, secondo le leggi  civili  avrebbero  avuto  diritto
agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto. 
 
  Contro la sentenza della Corte di appello, e' ammesso  ricorso  per
cassazione.