Art. 15. 
 
  La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di  decidere
allo stato degli atti puo' anche disporre la rinnovazione in tutto  o
in  parte  del  dibattimento  con  ordinanza,  che  fissa   la   data
dell'udienza. Si osservano  in  quanto  applicabili  le  disposizioni
dell'art. 520 , del Codice di procedura penale. 
 
  La disposizione del comma precedente si applica  anche  quando  non
sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la
copia di esso e la Corte non si trovi in grao  di  decidere  in  base
agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.