Art. 15. La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti puo' anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 , del Codice di procedura penale. La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di esso e la Corte non si trovi in grao di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.