Art. 16. 
 
  Per le sentenze  di  condanna  emesse  dal  Tribunale  speciale  in
applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge  9  dicembre  1941,  n.
1386, la revisione e' di  competenza  degli  organi  della  giustizia
militare  secondo  le  norme  che   saranno   date   con   successivo
provvedimento.