Art. 2. 
 
  La revisione e' ammessa: 
 
  a) quando la  decisione  appare  in  contrasto  con  le  risultanze
processuali; 
 
  b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua; 
 
  c)  quando  sulla  decisione  hanno  influito  motivi  di  evidente
carattere fascista.