Art. 4. 
 
  E' competente a giudicare sull'istanza di  revisione  la  Corte  di
appello del distretto nel quale e' compreso il giudice  che,  secondo
le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto Conoscere del reato. 
 
  Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora
liberate, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di  appello
del territorio entro il quale il condannato espia la pena  o  risiede
ovvero, se il condannato e' morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.