Art. 4. E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale e' compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto Conoscere del reato. Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberate, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato e' morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.