Art. 6. L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli. Essa puo' essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato. L'istanza e' presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.