Art. 6. 
 
  L'istanza per la revisione deve contenere i  motivi  sui  quali  si
fonda, ai termini dell'art. 2, e  le  indicazioni  che  si  ritengono
necessari a sorreggerli. 
 
  Essa puo' essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato. 
 
  L'istanza e' presentata,  unitamente  ai  documenti  che  la  parte
ritiene  di  esibire,  nella  cancelleria  della  Corte  di   appello
competente.