Art. 9. Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorita' che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non e' stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da, lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.