Art. 9. 
 
  Il  presidente  della  Corte  di  appello,  richiamati   gli   atti
dall'autorita' che li detiene e la sentenza o la copia  di  essa,  se
non e' stata  esibita  dalla  parte,  ne  fa  dare  comunicazione  al
procuratore generale e quindi, tenuto pure conto  delle  osservazioni
fatte dallo stesso  procuratore  generale,  procede,  se  necessario,
anche a mezzo di un consigliere da, lui  delegato,  alle  indagini  e
agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al  presidente
o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.