UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560; Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611; Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356; Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402; Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, 11, 2-B; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art, 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.