Art. 2. La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. del decreto-legge 11 Marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonche' dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n, 105, sara' costituita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, o da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane o imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono esercitera' le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto. I componenti la Commissione predetta hanno facolta' collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei conti di produzione. Il Ministro per le finanze potra' disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.