Art. 2. 
 
  La Commissione prevista dagli articoli 6 del R.  del  decreto-legge
11 Marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonche'  dall'art.
6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930,  n,
105, sara' costituita  da  un  presidente  scelto  fra  i  magistrati
dell'ordine giudiziario o amministrativo, o da quattro membri di  cui
uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno  appartenente
all'Amministrazione  delle  dogane  o   imposte   indirette   e   due
rappresentanti  del  Consorzio,  designati  in  numero   doppio   dal
Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal
Ministro  per  le  finanze.   Un   funzionario   dell'Amministrazione
finanziaria  di  grado  non  inferiore   al   nono   esercitera'   le
attribuzioni di segretario, senza diritto a voto. 
 
  I componenti la Commissione predetta hanno facolta'  collegialmente
e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente,
di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni  ed  accertamenti.
Il fabbricante ha  l'obbligo  di  esibire,  a  loro  richiesta,  ogni
documento utile per la determinazione dei conti di produzione. 
 
  Il Ministro per le  finanze  potra'  disporre  la  riduzione  della
produzione assegnata al fabbricante che  si  rifiuti  di  ottemperare
agli obblighi di cui al precedente comma.