Art. 3. 
 
  A partire dal 1° giugno 1944, nei Casi di aumento della tariffa  di
vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova
e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso  gli  organi
di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'erario, dedotte le
eventuali  spese  di   accertamento   sostenute   dal   Consorzio   e
riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la  Commissione  di
cui al precedente art. 2. analogamente ed  inversamente  sara'  fatto
nei casi di riduzione della tariffa. 
 
  Le norme di cui al comma precedente sono  applicabili  ai  prodotti
immessi  direttamente  in  consumo  dalle  fabbriche  nel  territorio
liberato a sud di Roma a partire dal  giorno  8  settembre  1943.  In
questo caso la Commissione di cui  all'art.  2,  terra'  anche  conto
mediante  opportuni  accertamenti,  del  costo  di   produzione   dei
fiammiferi.