Art. 3. A partire dal 1° giugno 1944, nei Casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. analogamente ed inversamente sara' fatto nei casi di riduzione della tariffa. Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terra' anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.