Art. 4. 
 
  Fermo  restando   per   il   Consorzio   l'obbligo   di   garantire
l'approvvigionamento  dei  fiammiferi  a  norma  dell'art.  12  della
Convenzione annessa al  decreto-legge  11  marzo  1923,  n.  560,  il
Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al  precedente
art. 2, puo' consentire, con  suo  decreto,  in  deroga  al  disposto
dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche,
in casi di riconosciuta necessita' di approvvigionamento,o  nei  casi
di nuovi processi di  fabbricazione  riconosciuti  dalla  Commissione
predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale. 
 
  Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con  pari  diritti
ed obblighi delle altre consorziate.