Art. 4. Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, puo' consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessita' di approvvigionamento,o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale. Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.