Art. 5. 
 
  Le  spese  per  il  funzionamento  della  Commissione  di  cui   al
precedente art. 2 graveranno sul Consorzio  nella  misura  che  sara'
stabilita dal Ministro per le finanze. Le spese per gli  accertamenti
di cui all'articolo precedente sono a carico  dei  richiedenti  nella
misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa  la
somma che deve essere all'uopo depositata. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                                   BONOMI - SIGLIENTI 
 
  Visto, il Guardasigilli: TUPINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1944 
 
  Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 17. - PETIA