Art. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sara' stabilita dal Ministro per le finanze. Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che deve essere all'uopo depositata. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SIGLIENTI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1944 Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 17. - PETIA