Art. 3. 
 
  La Commissione e'  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed e' composta dal Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,   quale   vice   presidente,   da   un
Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la
guerra, dal Sottosegretari di Stato per la stampa e le  informazioni,
e da  quattro  esperti,  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo. 
 
  Il presidente della Commissione nomina,  nel  seno  di  questa,  un
segretario.