Art. 3. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretari di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo. Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.