Art. 4. Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne lo direttive, e' costituito, presso la Presidenza, del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata. Spetta al predetto Ufficio: a) di accertare e vagliare l'attivita' dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati; b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti; c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.