Art. 4. 
 
  Alle dipendenze della Commissione e con il compito di  attuarne  lo
direttive, e' costituito, presso la  Presidenza,  del  Consiglio  dei
Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata. 
 
  Spetta al predetto Ufficio: 
 
  a) di accertare e vagliare l'attivita' dei patrioti, per  porre  la
Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante  e
di rilasciare i relativi attestati; 
 
  b) di  provvedere  alle  diverse  forme  di  assistenza,  morale  e
materiale, in favore dei patrioti; 
 
  c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra  di
liberazione.