Art. 11. Le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi e per i Servizi telefonici sono autorizzate a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, rispettivamente ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' dei rispettivi stati di previsione, quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.