Art. 11. 
 
 
Le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e
dei  Telegrafi  e  per  i  Servizi  telefonici  sono  autorizzate   a
riscuotere  le  entrate  ed  a  far  pagare  le   spese   riguardanti
l'esercizio finanziario  dal  1°  luglio  1944  al  30  giugno  1945,
rispettivamente ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, del  R.
decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo
1926, n. 597,  e  del  R.  decreto-legge  14  giugno  1925,  n.  884,
convertito nella legge 18 marzo 1926,  n.  562,  in  conformita'  dei
rispettivi  stati  di  previsione,  quali  risultano  dalle   tabelle
comprese  nel  progetto  di  bilancio   di   cui   al   decreto-legge
Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con  le  variazioni
approvate con i  decreti  legislativi  Luogotenenziali  21  settembre
1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.