Art. 13. 
 
 
Con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale del  Regno,  sara'  approvato  il  testo  definitivo  delle
tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della
spesa dei diversi Ministeri ed i bilanci delle Aziende  autonome  per
il corrente esercizio finanziario di cui agli articoli 1,  4,  8,  9,
10, 11 e 12 del presente decreto. 
 
Con la  stessa  procedura  sara'  provveduto  all'approvazione  degli
elenchi concernenti: 
 
a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di
cui all'art. 40 del R. decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sulla
contabilita' generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie
e d'ordine; 
 
b) i capitoli di spesa a favore dei quali e' data facolta' al Governo
di inscrivere somme  in  applicazione  dell'art.  41  del  citato  R.
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale  dello
Stato; 
 
c) le spese per le quali possono autorizzarsi aperture di  credito  a
favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56  del  citato  R.
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
 
d) i capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
degli  affari  esteri  a  favore  dei   quali   possono   effettuarsi
prelevamenti dal fondo a  disposizione  di  cui  all'art.  8  del  R.
decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713,  convertito  nella  legge  3
aprile 1933, n. 319; 
 
e) i capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della guerra a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti  dal
fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col
R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263; 
 
f) i capitoli dello stato di previsione della  spesa,  del  Ministero
dell'aeronautica a favore dei quali possono effettuarsi  prelevamenti
dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge  22
dicembre 1932, n. 1958; 
 
g) i capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della marina a favore crei quali possono effettuarsi prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e  24  del  testo  unico
concernente l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari approvato con R. decreto 2  febbraio  1928,  n.
263. 
 
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto  e  di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                                                      Bonomi - Soleri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Tupini 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1945 
 
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11. - Petia