Art. 13. Con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' approvato il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei diversi Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario di cui agli articoli 1, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto. Con la stessa procedura sara' provveduto all'approvazione degli elenchi concernenti: a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine; b) i capitoli di spesa a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato; c) le spese per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; d) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; e) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263; f) i capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'aeronautica a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958; g) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina a favore crei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Soleri Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1945 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11. - Petia