Art. 3. 
 
 
Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,
convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art.  22  del
R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70,  convertito  nella  legge  4
giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale  dei  proventi  lordi  dei
monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine  e  dei  tubetti  per
sigarette,  da  considerare  come  imposta  sul  consumo  dei  generi
medesimi, e' stabilita  per  l'esercizio  finanziario  1944-45  nelle
seguenti misure: 
 
a) in ragione del 75% del provento totale della vendita dei  tabacchi
del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste
di bordo ed i canoni delle rivendite; 
 
b)  in  ragione  del  70)%  del  provento  della  vendita,  del  sale
commestibile nel Regno; 
 
c) in ragione del 45% del provento della vendita delle cartine e  dei
tubetti per sigarette nel Regno.