Art. 3. Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita per l'esercizio finanziario 1944-45 nelle seguenti misure: a) in ragione del 75% del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite; b) in ragione del 70)% del provento della vendita, del sale commestibile nel Regno; c) in ragione del 45% del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.