Art. 4. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, in conformita' dei rispettivi stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 259 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, e con i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 260, e 17 novembre 1944, n. 371.