Art. 4. 
 
 
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944  al  30  giugno  1945  dei
Ministeri  del  tesoro,  delle  finanze,  di  grazia   e   giustizia,
dell'interno,  degli  affari  esteri,  dell'Africa  italiana,   della
pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni,  della
guerra, della  marina,  dell'aeronautica,  dell'agricoltura  e  delle
foreste e dell'industria, commercio  e  lavoro,  in  conformita'  dei
rispettivi stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese
nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge  Luogotenenziale  30
giugno 1944, n. 203, integrate con  le  variazioni  approvate  con  i
decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 259 e 267,
23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, e con i decreti
Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 260, e  17  novembre  1944,  n.
371.