Art. 3. 
 
  Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro  per
l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritti  nelle
liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento  per
l'esecuzione del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.