Art. 2. 
 
  Per i territori delle zone avanzate o  sotto  il  Governo  Militare
Alleato, l'assistenza morale e  materiale  dei  patrioti  e  il  loro
reimpiego ai fini della  guerra  di  liberazione  sono  demandati  al
Ministero  dell'Italia  occupata  di  concerto  col  Ministero  della
guerra. 
 
  Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono  riammessi
nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie. 
 
  Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in  cui
cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia  occupata,  l'assistenza
morale e materiale dei patrioti e'  devoluta  all'Alto  Commissariato
per i reduci.