Art. 4. Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti e' istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.). Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti.