Art. 5. 
 
  Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono  poste  alle
dipendenze  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sono
nominate dal Presidente del Coniglio, di concerto con i Ministri  per
l'Italia occupata e per la guerra. 
 
  Esse sono assistite da un unico ufficio  di  segreteria,  il  quale
provvede alla raccolta  degli  elementi  relativi  all'attivita'  dei
patrioti, per sottoporli  al  giudizio  delle  Commissioni.  Provvede
inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di  ricompensa  in
conformita' delle decisioni delle Commissioni medesime.