Art. 7. 
 
  Qualora se ne ravvisi la necessita', possono essere istituite,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  concerto  coi
Ministri per l'Italia occupata,  per  la  guerra  e  per  il  tesoro,
Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4,
e con giurisdizione sui territori che saranno  indicati  nel  decreto
medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.