(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Il Comitato provinciale e' eletto dall'Assemblea provinciale ed  ha
sede nella localita' da essa prescelta. 
 
  Esso e' composto di: 
 
  - nove membri effettivi e tre supplenti. 
 
  Il Comitato provinciale sceglie tra i  suoi  membri  un  segretario
provinciale,  un  vice-segretario  provinciale   ed   un   segretario
provinciale amministrativo. 
 
  I membri  del  Comitato  provinciale  durano  in  carica  un  anno.
L'Assemblea  provinciale  ha  facolta',  in  qualsiasi  momento,   di
revocare il mandato ad essi conferito. 
 
  Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella  localita'
stabilita, una volta al mese,  ed  in  via  straordinaria  quando  il
segretario provinciale oppure tre membri od i revisori dei  conti  ne
ravvisino l'opportunita'. 
 
  La convocazione deve essere fatta con un preavviso  di  almeno  tre
giorni. 
 
  Il  Comitato  provinciale  e'  l'organo  esecutivo   dell'Assemblea
provinciale. Ad esso competono tutte  le  attribuzioni  del  Comitato
nazionale  rispetto  ai   Comitati   comunali   della   provincia   e
l'esecuzione  delle  direttive  e  delle  istruzioni   del   Comitato
nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale. 
 
  Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente  il  bilancio
preventivo ed il  conto  cousuntivo  da  sottoporre  all'approvazione
dell'Assemblea provinciale e provvede alla ratifica dei bilanci e dei
conti consuntivi annuali dei Comitati comunali.