Art. 10. Il Comitato provinciale e' eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella localita' da essa prescelta. Esso e' composto di: - nove membri effettivi e tre supplenti. Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice-segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo. I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facolta', in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito. Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella localita' stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure tre membri od i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunita'. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato provinciale e' l'organo esecutivo dell'Assemblea provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati comunali della provincia e l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale. Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto cousuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale e provvede alla ratifica dei bilanci e dei conti consuntivi annuali dei Comitati comunali.