Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale e' eletto dall'Assemblea provinciale ed e' composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci. Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.