Art. 13. In ciascun comune l'Assemblea comunale e' composta di tutti i soci della Sezione comunale. L'Assemblea comunale e' convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Per la validita' delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale. Il presidente dell'Assemblea comunale e' eletto di volta in volta.