(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  In ciascun comune l'Assemblea comunale e' composta di tutti i  soci
della Sezione comunale. 
 
  L'Assemblea comunale e'  convocata  in  via  ordinaria,  una  volta
all'anno, dal Comitato comunale e, in  via  straordinaria,  anche  su
richiesta del Comitato nazionale o  del  Comitato  provinciale  o  su
richiesta motivata di un numero di soci  pari  almeno  ad  un  decimo
degli iscritti. 
 
  La  convocazione  deve  essere  effettuata  con  un  preavviso  non
inferiore a dieci giorni. 
 
  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  dell'Assemblea   comunale
valgono  le  norme  stabilite  per  le  deliberazioni  dell'Assemblea
nazionale. 
 
  Il presidente dell'Assemblea comunale e' eletto di volta in volta.