Art. 15. Il Comitato comunale e' eletto dall'Assemblea comunale ed e' composto di: - cinque membri effettivi e due supplenti. Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo. I membri del Comitato comunale durano in carica un anno. L'Assemblea comunale ha facolta' in qualsiasi momento di revocare il mandato ad essi conferito. Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese od in via straordinaria quando il segretario oppure due membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunita'. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato comunale e' l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale. Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea comunale; provvede all'assistenza dei soci ed alla esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato comunale istruisce le domande di iscrizione a socio, giusta le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale, trasmettendole al Comitato provinciale per le deliberazioni di competenza. Tutti coloro la cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.