(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  Il Comitato  comunale  e'  eletto  dall'Assemblea  comunale  ed  e'
composto di: 
 
  - cinque membri effettivi e due supplenti. 
 
  Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri  un  segretario,  un
vice-segretario ed un segretario amministrativo. 
 
  I  membri  del  Comitato  comunale  durano  in  carica   un   anno.
L'Assemblea comunale ha facolta' in qualsiasi momento di revocare  il
mandato ad essi conferito. 
 
  Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta  al  mese
od in via straordinaria quando il segretario oppure due membri  ed  i
revisori dei conti ne ravvisino l'opportunita'. La convocazione  deve
essere fatta con preavviso di almeno tre giorni. 
 
  Il Comitato comunale e' l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale.
Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
da sottoporre all'Assemblea  comunale;  provvede  all'assistenza  dei
soci ed alla  esecuzione  delle  direttive  e  delle  istruzioni  del
Comitato nazionale e del Comitato provinciale. 
 
  Il Comitato comunale istruisce le domande di  iscrizione  a  socio,
giusta le  norme  stabilite  dal  presente  statuto  e  le  direttive
impartite  dal  Comitato  nazionale,   trasmettendole   al   Comitato
provinciale per le deliberazioni di competenza. 
 
  Tutti coloro la cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato
provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.