(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Possono essere ammessi come soci: 
 
  - gli organizzatori ed i componenti, stabili od attivi, di bande le
quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o
di sabotaggio; 
 
  - coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale
ardimento nella lotta di liberazione.